Certificazioni e verifiche di macchine di sollevamento persone e persone con merci

IeS è Organismo Notificato e Accreditato al rilascio di certificati CE di macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE , con notifica n.0937.

Le macchine di sollevamento che necessitano di certificazione sono tutti quegli apparecchi di sollevamento di persone o di persone e cose con pericolo di caduta verticale superiore ai 3 metri.

IeS dispone di attrezzature e strumentazione adeguate a consentire l’effettuazione delle prove in sito: il nostro team di ingegneri esegue valutazioni di conformità ai sensi dell’Allegato IX della Direttiiva 2006/42/CE, con rilascio del Certificato CE di Conformità. Eseguiamo valutazioni di conformità e di rispondenza ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza di cui allegato I della Direttiva 2006/42/CE su macchine di vario genere.

Eseguiamo inoltre verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del D.P.R. n.162/99 e s.m.i. 

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PRD N° 225 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Il D.P.R. 162/99 e smi (scaricabile nella sezione download) sancisce l’obbligo per il proprietario di affidare a Organismo Abilitato l’esecuzione delle verifiche periodiche ogni 2 anni degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.

Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare se, le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto, sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite nelle precedenti verifiche.

Tali verifiche non sono da confondersi con gli interventi di manutenzione che devono essere eseguita da una ditta abilitata, comunque differente dall’Organismo abilitato all’esecuzione delle verifiche periodiche.

Gli impianti di nuova costruzione devono essere sottoposti a una valutazione della conformità ai sensi delle direttive 2014/33/UE o 2006/42/CE, a seguito della quale l’installatore o il fabbricante emetterà la dichiarazione UE/CE di conformità.

La messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

Tale comunicazione è da effettuarsi entro 60 giorni dal rilascio della dichiarazione UE/CE di conformità e deve riportare le seguenti indicazioni:

  • l’indirizzo dello stabile dove è installato l’impianto;
  • la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  • il nominativo o la ragione sociale dell’installatore o del fabbricante;
  • la copia della dichiarazione di conformità;
  • l’indicazione della ditta abilitata, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico;
  • l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto, che abbia accettato l’incarico.

Nel caso in cui la comunicazione non avvenga nei termini indicati dovrà essere allegato alla documentazione anche un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.

IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l. è abilitata dal 1999 e accreditata dal 2014 ad eseguire le seguenti attività:

  • verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s ai sensi del D.P.R. 162/99 e smi;
  • valutazione della conformità, ai fini del rilascio della dichiarazione UE di conformità, di ascensori ai sensi degli allegati IV, V e VIII della direttiva 2014/33/UE;
  • valutazione della conformità, ai fini del rilascio della dichiarazione CE di conformità, di macchine intese come impianti elevatori, ai sensi dell’allegato IX della direttiva 2006/42/CE;
  • certificazioni ai fini di accordo preventivo ai sensi del D.P.R. 8/2015 (ascensori in deroga con spazi in fossa e in testata ridotti).

Ricordiamo che:

  • è necessaria una valutazione della conformità prima della commercializzatione o della messa in servizio delle macchine intese come impianti elevatori;
  • la verifica degli ascensori è un obbligo e deve essere effettuata ogni 2 anni da un soggetto accreditato ed abilitato;
  • sono necessarie verifiche straordinarie in caso di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione sulle macchine.

Cosa rischi se non effettui la certificazione o le verifiche:

  • sanzioni amministrative
  • fermo dell’impianto;
  • incorrere in responsabilità civile e penale.

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